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PAGINA RISERVATA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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Aggiornamento settembre 2023

Accesso all'elenco dei certificati emessi-sospesi-ritirati-rifiutati Direttiva Ascensori 2014/33/UE

Aggiornamento settembre 2023

Accesso all'elenco dei certificati emessi-sospesi-ritirati-rifiutati Direttiva Macchine 2006/42/UE

 

Accesso banca dati DPR 462/01

 

 2019

Accesso Rapporto Attività svolto ai sensi del DPR 462/01

     

2020

Accesso Rapporto Attività svolto ai sensi del DPR 462/01 e smi

   

2021

Accesso Rapporto Attività svolto ai sensi del DPR 462/01 e smi

 

2022

Accesso Rapporto Attività svolto ai sensi del DPR 462/01 e smi

 

 2019 

Report attività formativa DPR 462/01 

2020

Report attività formativa DPR 462/01 

2021

Report attività formativa DPR 462/01 

2022 

         Report attività formativa DPR 462/01 

 

 

 

 

 

      

 

      

Generalità

traliccioD.P.R. 10 ottobre 2001, nr. 462: Verifiche di legge obbligatorie per gli impianti elettrici di messa a terra, gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

L'entrata in vigore del D.P.R. 462/2001 ha modificato i procedimenti attuativi per la denuncia di nuove installazioni degli impianti in oggetto ed i procedimenti attuativi per la verifica periodica degli stessi, lasciando immutato il contesto legislativo complessivo.

Il Datore di lavoro ha l'obbligo di far sottoporre gli impianti a verifica periodica, secondo le seguenti scadenze:

  1. Ogni due anni per:
    • impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
    • impianti di terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche installati nei cantieri, locali medici e luoghi a maggior rischio in caso d’incendio.
  2. Ogni cinque anni per impianti di terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche installati negli altri luoghi.

Per gli impianti già denunciati, l’obbligo di verifica diviene operativo non appena trascorsi più di due anni (nel caso A) o più di cinque anni (nel caso B) dalla denuncia all'INAIL o dall’ultima verifica effettuata.

E’ inoltre prevista la verifica straordinaria in caso di esito negativo della verifica periodica, o per modifica sostanziale dell’impianto, o per richiesta del Datore di lavoro.

Per la mancata verifica il Datore di lavoro è sanzionato.

Per l’effettuazione delle verifiche, il Datore di lavoro può rivolgersi non più solamente all’ASL o ARPA (Enti pubblici con funzione di vigilanza), ma anche ad Organismi di ispezione privati autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il soggetto che ha eseguito la verifica rilascia il relativo verbale al Datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli Organi di vigilanza.

SICURCERT, Organismo di ispezione privato di tipo A (terza parte) con sede in Pistoia, con decreto pubblicato sulla G.U. n° 20 del 25/01/03 ha ottenuto dal Ministero delle Attività Produttive l’abilitazione ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie previste dal D.P.R. 462/2001, rinnovata periodicamente ogni 5 anni.

fulmineSICURCERT, disponendo di una struttura dotata di centri operativi sul territorio nazionale, con esperti specializzati in ogni settore specifico, esegue le verifiche periodiche e straordinarie sollevando dalle connesse responsabilità civili e penali i diretti interessati.

SICURCERT, attraverso il suo comparto organizzativo, tecnico, commerciale e legale, si propone per risolvere tutte le problematiche imposte dalla legislazione, garantendo una consistente riduzione dei tempi di intervento e dei costi ed una ottimizzazione delle modalità di verifica e controllo, a tutto vantaggio della sicurezza, della qualità, della legalità e del servizio verso l’utente.

Per l’esecuzione delle verifiche, SICURCERT utilizza tecnici specialisti del settore, di provata serietà e professionalità, con l’ausilio delle migliori attrezzature e strumentazioni, sempre al passo con il progresso tecnologico e con certificato di taratura.

Nell’ottica della tutela del Datore di lavoro, SICURCERT stipula un contratto con il quale assume gli obblighi di legge relativi alle verifiche periodiche e, mediante l’inserimento in uno scadenzario, solleva il Datore di lavoro stesso dall’incombenza di gestire le successive scadenze. Oltre alla comunicazione di tali scadenze, nel costo della verifica sono compresi altri servizi aggiuntivi quali l’aggiornamento costante del Datore di lavoro sulle variazioni della legislazione e delle normative tecniche.

Di.Co e Di.Ri

Decreto Ministeriale 37/08

Il Decreto ministeriale 37/2008, evoluzione della Legge 46/90, disciplina la realizzazione, manutenzione, e progettazione degli impianti negli edifici, definendo chi sono le imprese abilitate e quali sono i requisiti tecnico-professionali di chi può esercitare i lavori inerenti l'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del decreto stesso. All'art. 5 il decreto dà le casistiche in cui è obbligatorio far redigere il progetto, in particolare, per gli impianti elettrici i casi sono i seguenti:

    1. unità immobiliari residenziali con potenza impegnata superiore a 6 kw;
    2. unità immobiliari residenziali con superficie superiore a 400 mq;
    3. unità immobiliari adibite ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi alimentate con tensione superiore a 1000 V (fornitura in Media Tensione);
    4. unità immobiliari adibite ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi con potenza superiore a 6 kw;
    5. unità immobiliari adibite ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi con superficie superiore i 200 mq;
    6. immobili adibiti a normativa specifica CEI, quali:
      1. ambienti con maggior rischio in caso di incendio;
      2. locali ad uso medico;
      3. ambienti con pericolo di esplosione;
    7. impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici con volume superiore a 200 mc;
    8. impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori.

La dichiarazione di conformità degli impianti è il documento rilasciato da un'impresa abilitata in seguito alla installazione o modifica di un impianto. Se la "conformità" è inesistente è possibile procedere con il DIRI (DIchiarazione di RIspondenza). Nel decreto vengono descritti gli obblighi e le sanzioni del proprietario per rogiti e lavori di ristrutturazione. La Dichiarazione di Conformità è un documento importante e significativo che tutela il committente ma che, molto spesso erroneamente, non viene richiesto. La "conformità" infatti descrive come è stato realizzato l'impianto e secondo quali norme tecniche e con tale documento la ditta installatrice si assume la responsabilità di aver realizzato l'impianto secondo la regola dell'arte.

Dichiarazione di Conformità (DiCo)

Al termine dei lavori, il responsabile dell'impresa che ha modificato o installato l'impianto, rilascia al committente la dichiarazione di conformità. Questo documento, (fac-simile del certificato di conformità) è composto, dalla relazione dei materiali utilizzati, dalla modulistica allegata nel decreto e dal progetto.

Nel caso in cui l' intervento modifichi un impianto esistente, il certificato è relativo alla sola parte modificata ma deve tenere conto anche della funzionalità e della sicurezza della totalità del'impianto.

La dichiarazione di conformità è un elaborato indispensabile del certificato di agibilità che va presentato allo sportello unico dell'edilizia entro 30 giorni dalla fine dei lavori. L'ufficio comunale provvede ad inviare la documentazione relativa agli impianti alla Camera di Commercio, ente responsabile dei controlli.

Il certificato di conformità degli impianti:

  • E' necessaria per allacciare nuove utenze (gas, luce, acqua)
  • E' necessaria per ottenere il certificato di agibilità
  • Non è più necessario allegarla al rogito (ma comunque è opportuno specificare nell'atto se l'impianto è "a norma" e è dotato di DiCo o DiRi)

La dichiarazione di conformità va integrata con:

  • Progetto dell'impianto (semplificato e senza firma del tecnico se non rientra nei casi dell'art.5 descritti di seguito)
  • Indicazione dei materiali utilizzati
  • Copia della visura della camera di commercio dell'impresa che ha installato l'impianto
Dichiarazione di Rispondenza (DiRi)

Nel caso in cui la Dichiarazione di Conformità non sia reperibile o non sia mai stata prodotta, è possibile redigere una Dichiarazione di Rispondenza detta "DIRI" (fac-simile Diri), ma solo per gli impianti stati realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37/08 (12 Marzo 2008).

La dichiarazione viene resa da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata che esercitano da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi utili a verificare la rispondenza dell'impianto alla normativa.

Differenze fra DiCo e DiRi

La DiRi (Dichiarazione di rispondenza) si differenzia dalla DiCo (Dichiarazione di conformità) perchè la DiRi è un documento che può rilasciare anche un tecnico (ingegnere, architetto) e su impianti realizzati prima del 2008.

Quando un impianto si può considerare a norma?

Dobbiamo in questo caso conoscere in quale epoca è stato realizzato o modificaato l'impianto. Il decreto 37/08 non obbliga ad adeguare gli impianti che non sono a norma ,ma disciplina le modifiche su impianti esisistenti o la realizzazione di nuovi.

Impianti elettrici realizzati prima del 13 Marzo 1990 (entrata in vigore della 46/90) sono considerati a norma se dotati entrambi i seguenti dispositivi:

  • sezionamento e protezione contro le sovracorrenti poste all'origine dell'impianto
  • protezione con interruttore differenziale.

Impianti elettrici realizzati tra il 1990 e l'entrata in vigore del DM 37/2008 (27 Marzo 2008) si considerano a norma se, quando sono stati realizzati, erano conformi alle disposizioni esistenti in quell'epoca. A seguito dei lavori dovrebbe essere presente la DiCo; se non è più reperibile o non è stata mai emessa è possibile sanare la situazione con la Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) redatta da un tecnico impiantista abilitato con esperienza nel campo da almeno 5 anni.

Impianti elettrici realizzati dopo l'entrata in vigore del DM 37/08 (27 Marzo 2008) si considerano a norma quelli realizzati in conformità alle norme tecniche in vigore al momento della realizzazione/modifica dell'impianto. A seguito dei lavori effettuati deve essere presente la DiCo e non è possibile emettere la DiRi.

Obblighi del committente o del proprietario dell'immobile

Il proprietario di un immobile (anche di una singola unità immobiliare) che necessita di un intervento sugli impianti ha l'obbligo di affidare l'incarico ad un' impresa abilitata ai sensi del DM 37/08 e registrata alla Camera di Commercio.

In seguito alla conclusione dei lavori, il proprietario ha la responsabilità di mantenere in efficienza l'impianto come delineato nelle istruzioni di uso e manutenzione rilasciate dall'impresa. Quest'ultima rimane comunque responsabile della sicurezza e funzionalità di ciò che ha installato o realizzato.

Entro 30 giorni dall'allaccio di acqua, gas o luce il proprietario deve fornire all'ente distributore copia della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di rispondenza.

L'obbligo è valido anche in caso di modifica della portata termica del gas o della potenza elettrica (6 kw in caso di immobili con destinazione residenziale). In caso di mancato invio, l'ente distributore sospende la fornitura.

Sanzioni

Le sanzioni del Decreto 37/08 sono applicate principalmente dalla Camera di Commercio che ha anche la funzione di annotare le inadempienze delle imprese installatrici e provvedere alla loro sospensione nel caso si verifichino per tre volte.

I progettisti ed i collaudatori possono essere soggetti a provvedimenti disciplinatori da parte degli Ordini di appartenenza in caso di violazione delle norme.

Anche i committenti (proprietari di casa o comunque chi commissiona il lavoro) possono essere soggetti a sanzione amministrativa se affidano i lavori ad un'impresa non certificata.

 

La verifica dell'impianto di messa a terra

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE

Le verifiche degli impianti di messa a terra , dei dispositivi di protezione da scariche atmosferiche e di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione vengono effettuate seguendo le modalità previste dalle norme di buona tecnica (CEI 0-14), che prevedono i seguenti passaggi:

  • analisi documentale (controllo di dichiarazione/i di conformità, progetto, planimetrie e denuncia dell'impianto di messa a terra, ecc.);
  • esame visivo dell'impianto e dell'ambiente;
  • prove di continuità;
  • prove d'intervento dei dispositivi differenziali;
  • misure della resistenza di terra.

Al termine della verifica verrà emesso il relativo verbale che dovrà essere tenuto agli atti dal Datore di Lavoro per eventuali controlli da parte degli Enti di vigilanza.

 

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